È prorogata al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del DL Cura Italia, il 17 marzo. Lo prevede l’articolo 104 del decreto con le misure contro l’emergenza coronavirus.
Art. 104
(Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)
1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1,lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

La scadenza più ampia si applica a tre dei documenti indicati nel DPR numero 445 del 28 dicembre 2000:
documento di riconoscimento, ovvero ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l’identificazione personale del titolare;
documento di identità, la carta di identità con le caratteristiche indicate in precedenza;
documento di identità elettronico, ovvero il documento analogo alla carta di identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.
La validità dei documenti ai fini dell’espatrio, però, “resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”.
Cosa fare in caso di controllo
Stesso discorso vale per la patente di guida: le patenti prossime alla scadenza restano valide fino al 31 agosto 2020.
In caso di controllo da parte delle Forze dell’ordine non c’è il rischio di subire le sanzioni previste per chi circola con i documenti scaduti.