Comunicato stampa del
Consiglio dei Ministri n. 37 16 Marzo 2020. Il Consiglio dei Ministri si è
riunito oggi, lunedì 16 marzo 2020, alle ore 12.05 a Palazzo Chigi, sotto la
presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla
Presidenza Riccardo Fraccaro. Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)
Il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell’economia
e delle finanze, Roberto Gualtieri, del Ministro dello sviluppo economico,
Stefano Patuanelli, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia
Catalfo e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato un
decreto-legge che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il
decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre
misure settoriali:
finanziamento e altre
misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione
civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
sostegno
all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
supporto al credito
per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e
l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
sospensione degli
obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti
fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi
ai dipendenti che restano in servizio.
Tali provvedimenti si
aggiungono a quelli già adottati d’urgenza dal Governo per evitare che la crisi
transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca
effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori
maggiormente colpiti. In particolare, con i precedenti interventi, sono stati
sospesi adempimenti tributari e pagamenti di contributi e mutui per gli
abitanti della ex “zona rossa”, sono stati aperti gli ammortizzatori sociali a
soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano, sono state potenziate
le modalità di lavoro a distanza ed è stato garantito sostegno al settore del
turismo.
Di
seguito una panoramica delle misure economico-finanziarie sui 4 fronti
principali.
1.
Misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema sanitario, della
Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati a fronteggiare
l’emergenza sanitaria
vengono individuate le
coperture per le 20.000 assunzioni già deliberate per il Sistema sanitario
nazionale;
il Fondo emergenze
nazionali viene incrementato complessivamente di 1,65 miliardi;
lo stanziamento di
risorse per gli straordinari del personale sanitario viene incrementato di 150
milioni di euro per il 2020;
il finanziamento
dell’aumento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia
e malattie infettive (anche in deroga ai limiti di spesa) mentre le strutture
private devono mettere a disposizione il personale sanitario in servizio, i
locali e le proprie apparecchiature (per un costo di 340 milioni);
l’autorizzazione a
Invitalia a erogare finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle
imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione
individuale (50 milioni);
la previsione che la
Protezione civile possa disporre la requisizione da soggetti pubblici o privati
di presidi sanitari e medico-chirurgici e di beni mobili necessari per
fronteggiare l’emergenza sanitaria. I Prefetti potranno disporre la
requisizione di alberghi o altri immobili aventi analoghe caratteristiche per
ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria (150 milioni);
la possibilità di
incrementare il personale medico e infermieristico militare con una ferma
eccezionale di un anno, mentre vengono potenziati i servizi sanitari militari.
L’Inail potrà assumere a tempo determinato 200 medici specialisti e 100
infermieri, mentre viene incrementato lo stanziamento a favore dell’Istituto
Superiore di Sanità per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica
(il totale di questi interventi assomma a 64 milioni);
la possibilità , ove
non sia possibile reclutare nuovo personale, di trattenere in servizio il
personale del Sistema Sanitario Nazionale che avrebbe i requisiti per la
pensione;
una deroga alle norme
di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, per consentire
l’esercizio temporaneo sul territorio nazionale a chi ha conseguito una professione
sanitaria all’estero, regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea;
disposizioni
sull’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, con la
previsione che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina
e chirurgia, abiliti all’esercizio della professione di medico chirurgo previo
giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel
corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all’interno del corso di studi;
l’introduzione di disposizioni
in merito all’anticipazione del prezzo nei contratti pubblici, volte a
velocizzare le procedure d’acquisto e di pagamento di materiali e
strumentazioni sanitari;
lo stanziamento di
fondi per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi
all’emergenza per le Forze di polizia, le Forze armate, il Corpo di polizia
penitenziaria, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale della
carriera prefettizia, quello dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno
e quello delle polizie locali, nonché per la sanificazione e la disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime
Forze, e per assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione
individuale;
lo
stanziamento di fondi per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici;
l’istituzione del
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e
Comuni;
la previsione che,
nella vigenza dello stato di emergenza e, in ogni caso, sino al 31 luglio 2020,
l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli
enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto
alla diffusione del COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite
donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avviene mediante affidamento
diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per
importi non superiori alle soglie già previste, a condizione che l’affidamento
sia conforme al motivo delle liberalità ;
la disciplina relativa
alla nomina con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure
occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19.
2.
Sostegno ai lavoratori e alle aziende, con l’obiettivo che nessuno perda il
posto di lavoro a causa dell’emergenza
la cassa integrazione
in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti,
di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno
di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza
epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga
con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale
possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa
integrazione straordinaria;
la possibilità di
accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche
ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di
integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
è riconosciuto un
indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori
autonomi e le partite IVA. L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di
persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione
separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del
settore spettacolo, lavoratori agricoli;
è istituito un Fondo
per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come
fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro,
compresi i professionisti iscritti agli ordini;
misure di sostegno per
i magistrati onorari in servizio: riconoscimento di un contributo economico
mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo
effettivo di sospensione dell’attività . Il contributo non spetta ai magistrati
onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è
cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma
del decreto;
si prevede
l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il
settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita
nel DL del 9 marzo 2020);
a sostegno dei
genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è
prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12
anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale
per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è
prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting
nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio
sanitario nazionale e le Forze dell’ordine;
il numero di giorni di
permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui
all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di
handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate;
misure per il
trasporto aereo, come il riconoscimento di compensazioni per i danni subiti
dalle imprese titolari di licenza di trasporto di passeggeri che esercitano
oneri di servizio pubblico, l’incremento del fondo speciale per il sostegno del
reddito e dell’occupazione e per la riconversione e riqualificazione del
personale del settore, nonché la previsione della costituzione di una nuova
società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze,
ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche
indiretta, in considerazione della situazione determinata dall’emergenza sulle
attività di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner
S.p.a. entrambe in amministrazione straordinaria;
l’incremento della
dotazione dei contratti di sviluppo, per il rafforzamento della struttura
produttiva del Paese;
misure in favore del
settore agricolo e della pesca, come la possibilità di aumentare dal 50 al 70%
la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di
accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare la continuitÃ
aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per la
copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi
sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l’arresto temporaneo
dell’attività di pesca.
3.
Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese
Per evitare a imprese
e nuclei familiari la carenza di liquidità sono stati previsti numerosi
interventi, anche attraverso la collaborazione con il sistema bancario. Di
seguito i principali.
Una moratoria dei
finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing,
aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);
potenziamento del
fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la
rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel dettaglio:
la gratuità della
garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle
previste commissioni per l’accesso al fondo stesso;
l’ammissibilità alla
garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire
incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute
affidabili dal sistema bancario;
l’allungamento
automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del
finanziamento correlata all’emergenza coronavirus;
la previsione, per le
operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per
l’accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di
ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema
finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
eliminazione della
commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non
perfezionate;
la possibilità di
cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per
operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e
delle attività immobiliari;
la possibilità di
accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di
portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati
dall’epidemia;
la possibilità di
istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al credito di
determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle
Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di
riferimento
la sospensione dei
termini operativi del fondo;
estensione del limite
per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;
estensione a soggetti
privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del fondo
p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici,
con l’intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace);
facilitazione per
l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi
professionisti e imprenditori individuali;
estensione
dell’impiego delle risorse del Fondo;
rafforzamento dei
Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione;
estensione ai
lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima
casa;
misure per
l’incremento dell’indennità dei collaboratori sportivi;
la costituzione presso
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un
Fondo per la promozione integrata, finalizzato a sostenere
l’internazionalizzazione del sistema Paese;
immediata entrata in
vigore del “volatility adjustment” per le assicurazioni;
possibilità di
corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un
anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo spettante a valere
sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);
introduzione di un
meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e
prestiti, con cui consentire l’espansione del credito anche alle imprese
medio-grandi impattate dalla crisi. L’obiettivo è di liberare così circa 10
miliardi di ulteriori investimenti;
incentivo alla
cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attivitÃ
fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie ed
industriali;
norme sul rimborso dei
contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di
biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione
del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di
pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione;
l’istituzione di un
fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori disposizioni
urgenti per sostenere il settore della cultura;
l’aumento delle
anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito dei Piani
Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, con la
possibilità di richiedere il venti per cento delle risorse assegnate ai singoli
interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato
o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed
esecuzione dei lavori.
4. Misure in
campo fiscale, allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i
problemi di liquiditÃ
Sospensione, senza
limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute,
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo.
I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri,
ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi
divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;
sospensione dei
termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per
contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e
contributi di marzo);
differimento scadenze
– per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il
termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai
premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20
marzo;
disapplicazione della
ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi
non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture
di marzo e aprile;
sospensione sino al 31
maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo,
di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’
Agenzia delle entrate;
sospensione dei
termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per
rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli
atti esecutivi;
premi ai lavoratori:
ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo
svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working)
viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai
giorni lavorati);
l’introduzione di
incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le
imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di
aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’
imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL;
analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno
specifico fondo;
donazioni COVID-19 –
la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo
27 L. 133/99 viene estesa; inoltra viene introdotta una detrazione per le
donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;
affitti commerciali –
a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del
canone di locazione del mese di marzo;
disposizioni in
materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, per
contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori
di servizio di trasporto pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi
di trasporto scolastico, nonché di trasporto navale, come l’esenzione
temporanea dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali
effettuate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato e la sospensione
dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020;
disposizioni di
sostegno agli autoservizi pubblici non di linea, con un contributo in favore
dei soggetti che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto
guida dai sedili riservati alla clientela;
la sospensione fino al
31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi
all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti
territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e
dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale;
misure straordinarie
urgenti a sostegno della filiera della stampa.
Inoltre, il decreto
introduce ulteriori misure, tra le quali:
nuove misure per
contenere gli effetti dell’emergenza in materia di giustizia civile, penale,
amministrativa, tributaria, contabile e militare, quali, tra l’altro, il rinvio
d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal
9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti
gli uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei
termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e
amministrativi, salvo specifiche eccezioni;
misure per il
ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione
della diffusione del COVID-19 nelle carceri;
misure straordinarie
in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure
concorsuali, con la previsione che, fino alla data di cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che
lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego,
ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese
per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.
Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la
valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei
procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in
via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalitÃ
lavorative di cui ai commi che precedono;
disposizioni per
l’utilizzo in deroga della quota libera dell’avanzo di amministrazione delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente
all’esercizio finanziario 2020 e per la sospensione della quota capitale dei
mutui delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali;
misure per assicurare
il recupero delle eccedenze alimentari e favorirne la distribuzione gratuita
agli indigenti;
la possibilità , fino
alla fine dello stato d’emergenza, per i consigli dei comuni, delle
province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per gli organi
collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni private anche
non riconosciute e le fondazioni di riunirsi in videoconferenza;
la proroga al 31
agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in
scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
misure per lo
svolgimento del servizio postale, con la previsione che, fino al 31 maggio
2020, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli
invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii
raccomandati, agli invii assicurati, alla distribuzione dei pacchi, la firma è
apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata
anche la modalità di recapito e ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei
servizi di notificazione a mezzo posta:
norme in materia di
svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di
adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022;
il rinvio al 30 giugno
di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti;
misure per la
continuità dell’attività formativa e a sostegno delle università delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di
ricerca, con l’istituzione di un fondo per le esigenze emergenziali e la
proroga dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo
di studio relative all’anno accademico 2018/2019, e dei termini di ogni
adempimento connesso, al 15 giugno 2020;
contributi per le
piattaforme per la didattica a distanza;
misure per favorire la
continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari;
la proroga del mandato
dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante
per la protezione dei dati personali fino a non oltre i 60 giorni successivi
alla data di cessazione dello stato di emergenza;
la proroga di sei mesi
del termine per l’indizione del referendum confermativo della legge
costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.