L'impugnativa dell'ordinanza del Presidente Santelli sarà discussa oggi presso il Tar della Calabria.
Esponiamo una brevissima sintesi dei motivi di detta impugnativa.
"Il radicamento dell’emergenza in particolari aree del territorio rispetto  ad altre, giustifica certamente l’intervento anche della regione di volta in volta interessata, ma non attribuisce a questa, per sussidiarietà, il ruolo primario. Ciò che potrebbe apparire utile o opportuno per un determinato territorio, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista economico, potrebbe infatti rivelarsi pregiudizievole per il restante territorio nazionale.
L’approccio al problema anche nelle sue differenziazioni territoriali, deve essere in via primaria complessivo, unitario e, quindi, rimesso allo Stato. Il ruolo delle regioni è, in questo contesto, integrativo. La regione, quale ente titolare del servizio sanitario operante nel suo territorio e quale ente esponenziale degli interessi economici radicati nel suo territorio, dovrà perciò intervenire con misure che si pongano in coerenza con i provvedimenti statali.
Secondo l’avvocatura dello stato il Presidente Santelli non poteva allentare le misure stabilite dal DPCM, anche in presenza di un valore del Rapporto di replicazione (Rt) con daily time lag a 5 giorni, pari a 0,63 (in generale, valori inferiori ad 1 indicano che la diffusione dell’infezione procede verso la regressione) e pertanto una eventuale ordinanza doveva essere:
  1. Ulteriormente restrittiva e quindi disporre misure più rigide rispetto alla normativa nazionale, motivabili con un sopravvenuto aggravamento del rischio sanitario;
  2. Interinale ovvero fra un DPCM e l’altro;

I motivi dell’impugnativa da parte dell’avvocatura dello stato sono
  • Una carenza di potere per incompetenza assoluta nella materia da parte del Presidente della Giunta Regionale
  • Motivazione inesistente, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti di fatto e violazione dei principi di precauzione e proporzionalità.
  • E infine eccesso di potere per violazione del principio di leale collaborazione.
  • Vista l’urgenza la decisione è attesa in giornata.