EMERGENZA CORONAVIRUS, NUOVA ORDINANZA SANTELLI SUGLI STILI DI VITA DELLE FAMIGLIE CALABRESI
Presidenza - Catanzaro, 09/05/2020
Emessa una nuova ordinanza, in vigore da domani, sugli stili di vita delle famiglie calabresi a seguito dell’emergenza da Covid-19: seconde case, attività sportive all’aria aperta, spesa, raccolta funghi, visite ai cimiteri, assistenza a persone non autonome, toelettatura cani. Un’ordinanza, in linea con quanto già disposto in altre regioni, contestuale all’invio da parte del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità del Report regionale contenente le prime valorizzazioni degli indicatori di cui al D.M. del 30 aprile 2020, concernente i criteri per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, unitamente alla relativa classificazione del rischio. Dal Report si evince che, al 6 maggio 2020, la Calabria viene considerata a rischio basso e con una riduzione nel trend dei casi da Covid-19. Dunque un territorio che, allo stato attuale, si configura come caratterizzato da una debole probabilità di diffusione del virus e una conseguente transizione dalla fase 1 di lock-down alla cosiddetta fase 2 A
ECCO LE MISURE PREVISTE:
1. È consentito, ai residenti in Calabria, raggiungere la
seconda abitazione - esclusivamente se ubicata all’interno del territorio
regionale - individualmente o con un familiare convivente, per sole motivazioni
di manutenzione, e con rientro nella stessa giornata.
2. È consentito, ai residenti in Calabria, raggiungere i
cimiteri, individualmente o insieme a persone che siano componenti il medesimo
nucleo familiare.
3. E’ consentita l’attività sportiva anche all’interno di
strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto che consentano il
rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti.
Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture di cui
al periodo precedente compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine,
luoghi di socializzazione, bar e ristoranti.
4. Nel rispetto dell’art. 1 lett. F) del DPCM 26/04/2020 è
consentito svolgere individualmente sul territorio regionale le seguenti
attività :
- pesca sportiva e ricreativa sia da terra sia in acque
interne sia in mare nel rispetto della normativa vigente in merito
all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa, svolta da persona abilitata
all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della
comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010.
L’attività potrà essere svolta con un massimo di due persone conviventi e con
rientro obbligatorio nella stessa giornata.
- allenamento e addestramento cani
di cui alla L. n. 157/1992 e L.R. n. 9/1996; le stesse sono consentite
esclusivamente nei centri cinofili presso le aziende autorizzate, a condizione
che l’attività venga svolta singolarmente, unitamente ai cani da addestrare,
secondo una turnazione di utilizzo delle Zone di - - Addestramento e Allenamento
cani (ZAC/AFV/AATV) e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto
del distanziamento interpersonale e della normativa vigente in tema di
contenimento della diffusione del virus COVID-19.
5. sono consentiti
all’interno dell’intero territorio regionale, in forma individuale o insieme a
persone conviventi, gli spostamenti delle persone fisiche per fare la spesa.
6. è consentito - alle
persone fisiche in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino di
idoneità regionale - lo spostamento nell’ambito del territorio della Regione
Calabria, per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra
(piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi), a condizione che
l’attività di ricerca e raccolta si svolga nel rispetto delle norme sul
distanziamento sociale e comunque di tutte le norme di sicurezza relative al
contenimento del contagio da Covid-19, nonché secondo le modalità previste
dalle leggi vigenti per ciascuna categoria di prodotti.
7. Sono consentiti gli spostamenti per l’assistenza a persone
non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai
sensi della L. n. 104/92 e s.i.m., in quanto rientranti nei motivi di salute, nonché
delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e dei relativi
accompagnatori.
8. È consentita l’attività di toelettatura su appuntamento,
per animali domestici e di compagnia presso esercizi abilitati, riducendo al
minimo il contatto tra le persone nella fase di consegna-ritiro animale.
9. È ribadito l’obbligo dell’uso delle mascherine per tutti i
soggetti che si rechino presso una delle attività consentite e comunque nelle
situazioni in cui la distanza interpersonale non sia garantita. Analogamente
dovranno essere rigorosamente rispettate le misure di igiene e le precauzioni;
resta in ogni caso vietata ogni forma di assembramento.