"Pensare Altrimenti" Rubrica di LUIGI BRIGANTE 



"Con decreto-legge 105/2021 del 23 luglio, il Governo Draghi ha varato l’introduzione quasi diffusa del c.d. “Green Pass covid-19”, parente non lontano del vecchio “lasciapassare” di epoca bellica, al fine di fronteggiare l’avanzata della variante Delta, consentendo l’apertura dei luoghi simbolo della vita sociale ai soli vaccinati, tamponati negativi ovvero guariti. Ovviamente lungi da me ora affrontare un’annosa tematica, soprattutto in termini scientifici e non meno in termini giuridici, ma che risulta funzionale all’oggetto di questo articolo. Infatti, nello stesso decreto, di cui all’articolo 1, il Governo ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria, alla cui base v’è, appunto, l’utilizzo del green pass. Nulla di strano apparentemente… Il 31 gennaio del 2020, già due mesi prima della prima chiusura nazionale, il Governo si è avvalso della procedura di cui all’articolo 24 del D.lgs 1/2018, (Coproc) avente riorganizzato la normativa di settore della Protezione Civile, per dichiarare lo stato di emergenza sanitaria, poi deliberato dal Consiglio dei Ministri. La procedura descritta nell’articolo 1 del suddetto decreto legislativo, dispone che “Al verificarsi di taluni eventi” - i quali devono avere specifiche caratteristiche indicate all’articolo 7, comma 1, lett c): “emergenze nazionali connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’ attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24” - sulla base di una valutazione del Dipartimento di protezione civile e delle informazioni disponibili, in raccordo con Regioni e Province autonome, “il Consiglio dei Ministri, su proposta del Pres. del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma, e comunque con intesa acquisita, delibera lo stato d’emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l’estensione territoriale in base alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l’emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all’articolo 25”. A chiusura, l’ultimo comma, recita: “ La durata dello stato di emergenza non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.” Il punto focale è proprio la questione del termine di durata dello stato d’emergenza. Anzitutto, nella precedente normativa di settore, la legge 225/1992 il termine era la metà: 180 gg più altri 180 complessivi di proroga. Perché si incrimina tale articolo? Ebbene, leggendo la norma, il cui dettame potrebbe anche sembrare ambiguo (qualità, dolosa o casuale, ormai ricorrente nei testi legislativi degli ultimi 30 anni) si dispone che la fase di emergenza è costituita da un primo termine “non superiore a 12” di una prima fase, detta “genetica/iniziale”, e da un secondo termine di proroga fissato in altri 12 mesi complessivi per una successiva fase non preventivata. Sicché sarebbe logico pensare che il primo termine di massimo 12 mesi non sia dilazionabile e che, una volta operativa una proroga si rientri nella seconda fase. Nella realtà il Governo non ha minimamente seguito questa indicazione: dapprima ha iniziato con la proclamazione dell’emergenza dal 31/01/2020 al 31/07/2020, quindi 6 mesi di fase genetica dell’emergenza; poi lo ha prorogato sino al 15/10/2020, poi lo ha esteso fino al 31/01/2021, poi fino al 30/04/2021 e infine sino al 31/07/2021. Facendo la somma dalla prima proroga, da cui decorre il termine aggiuntivo, siamo giunti al limite massimo di 12 mesi. Tuttavia la proroga fino al 31/12/2021 è giunta come fulmine a ciel sereno, nonostante il dettagliato appello del Comitato di Mille Avvocati per la Costituzione, palesando così una chiara violazione di legge ex articolo 24, comma 3, D.lgs 1/2018. Un fatto grave, plurioffensivo ai danni dello Stato, dal quale scaturisce l’invalidità di tutte le norma da esso scaturenti (compreso il green pass), nonché dalle rilevanti - dice il Comitato - “conseguenze penali per usurpazione della funzione legislativa, rendendosi responsabile del delitto di cui all’articolo 287 del codice penale”; e ancora “ Si configurerebbero, infine, responsabilità civilistiche e contabili con diritto al risarcimento di milioni di cittadini, per l’inadempimento del dovere di rimozione di ogni ostacolo di ordine sociale ed economico che violi il diritto di uguaglianza ed impedisca la realizzazione della persona umana – sia come singolo sia nelle formazioni cui appartiene, come voluto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione – nonché per la concreta lesione dei diritti fondamentali e personalissimi quali la libertà personale, la libertà di circolazione, il diritto di riunione e manifestazione del pensiero, il diritto di culto, il diritto al lavoro, il diritto al ricorso in giudizio, il diritto alla pratica o partecipazione a manifestazione artistiche, teatrali, culturali o sportive, i diritti politici, il diritto all’istruzione, i diritti di iniziativa economica e di proprietà”. Senza poi contare le ripercussioni sugli equilibri costituzionali, dal momento che in questo caso il potere è ad appannaggio esclusivo del potere esecutivo, sebbene persino lo stato di guerra di cui all’articolo 78, Cost. richiede che sia “il Parlamento a conferire i poteri necessari al Governo”. Ed è evidente che vi sia una certa discrepanza tra la fattispecie della stato di guerra e quella dello stato di emergenza, a tal punto da considerare anche una potenziale illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3, D.lgs 1/2018 nella parte in cui stabilisce che la dichiarazione di emergenza spetti al Consiglio dei Ministri e non al Parlamento. Immaginatevi se questa violazione colpisse tutti i DPCM (fonti subordinate alla legge ordinaria e atti aventi forza di legge) emanati con cui hanno limitato libertà garantite, le varie multe comminate e tutti gli altri danni arrecati alla popolazione. Cosa succederebbe? E quantunque il diritto sia messo da parte, anche la lingua italiana ci viene in soccorso, poiché l’emergenza è di per sé una fase transitoria ancorché improvvisa e importante ma pur sempre temporanea, col presupposto che durante tale fase si provveda al ripristino della situazione di partenza. Non esistono emergenze endemiche. Siamo sicuri che le persone, già stremate mentalmente tra continue minacce di chiusura e bombardamento mediatico da terrore e il relativo accanimento nei confronti di chi ha paura della campagna vaccinale, riusciranno a sopportare questa situazione così a lungo senza danni al tessuto sociale (già in atto). Si può ignorare il fatto che il Governo abbia violato la legge palesemente per legittimare una emergenza che, giuridicamente parlando, avrebbe già dovuto cessare con atto formale ed espresso? Infatti, il sopracitato Comitato “ si impegnerà a far valere le responsabilità penali, politiche e civili in tutte le sedi, nazionali e internazionali, a difesa del popolo, della patria e della libertà”. Solo il tempo ci darà le giuste risposte, eccetto a chi già le conosce...ma nella speranza che non si ripetano con disinvoltura, e sotto mentite spoglie, orrende pagine della storia del genere umano. Corsi e ricorsi storici, disse Vico. Mai perentori, solo graduali."


Luigi Brigante