La Provincia di Catanzaro
ha approvato il decreto di classificazione delle strade, ai sensi del codice
della strada d.lgs 285/92. L'atto amministrativo, redatto dal settore ViabilitÃ
e trasporti diretto dall'ingegnere Floriano Siniscalco, che ha importanti
riflessi su tutte le procedure tecniche, gestionali e autorizzative riguardanti
la rete stradale, giunge a conclusione di un lavoro di regolamentazione che è
stato avviato sotto la guida del presidente Sergio Abramo.
Le strade – come si legge
nel documento - sono classificate in base alle loro caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali e possono essere: autostrade; strade
extraurbane principali; strade extraurbane secondarie; strade urbane di
scorrimento; strade urbane di quartiere; strade locali; itinerari
ciclopedonali. A ogni tipologia di strada corrispondono determinate
caratteristiche e si distinguono in strade "statali", "regionali",
"provinciali" e "comunali". Enti proprietari delle dette
strade sono rispettivamente lo Stato, la Regione, la Provincia o il Comune. Le
strade extraurbane si distinguono in
- Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione o i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
- Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò è particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
- Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
- Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale.
Le strade così
classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade previsto
dall'art. 226. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie
di collegamento previste, sono declassificate dal ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti e dalle Regioni, secondo le rispettive
competenze. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal
regolamento.
Gli enti proprietari
delle strade sono obbligati ad istituire e a tenere aggiornata la cartografia,
il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con
apposito decreto dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Nel catasto
dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi
alle esigenze della circolazione stradale. Gli enti proprietari delle strade
sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati
che abbiano validità temporale riferita all'anno nonché per adempiere agli
obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.
Per le strade non
statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade
esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale sono emanati dagli
organi regionali competenti. Il presidente della Regione procede alla
trasmissione del decreto di classificazione entro un mese dalla pubblicazione
nel bollettino regionale al ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che provvede
all'aggiornamento dell'archivio nazionale. La classificazione amministrativa
delle strade provinciali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli
organi regionali competenti. La classificazione amministrativa delle strade
comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali
competenti. I provvedimenti di classificazione hanno effetto dall'inizio del
secondo mese successivo a quello in cui vengono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel bollettino regionale.