La Corte di Conti della Calabria – Sezione di Controllo – con delibera del 17 settembre 2020 ha respinto il Piano di Riequilibrio Finanziario proposto dal Comune di Decollatura ed ha assegnato un termine di 30 giorni per un eventuale ricorso alle Sezioni Riunite, trascorso il quale il Prefetto assegnerà 20 giorni di tempo al Consiglio Comunale per dichiarare il Dissesto dell’Ente.
Da una sommaria lettura della delibera si evince che il Piano è stato
respinto, oltre che per le gravi e documentate violazioni delle norme
perpetrate dall’anno 2015 ad oggi dalle amministrazioni Cardamone e Brigante,
anche per l’insufficienza ed inadeguatezza della documentazione trasmessa e dei chiarimenti forniti in data 3
luglio 2020 protocollo n. 3045 in risposta alla richiesta di ulteriori
specifiche integrazioni documentali e istruttorie formulata con nota protocollo
n. 7128 del 6 dicembre 2019.
“Da quando nel 2016 siamo stati
eletti nella minoranza – dichiarano i promotori di Lista Unica
Gigi De Grazia e Mario Perri –
abbiamo sempre ripetuto in consiglio, e nel corso dell'ultima campagna elettorale, che i bilanci ed i rendiconti del Comune
non erano attendibili e che bisognava stare attenti ai controlli che prima o
poi avrebbe effettuato la Corte dei Conti.
Con l’avvento dell’amministrazione Brigante la situazione degli uffici è
precipitata per il disordine e l’arroganza nel voler gestire il comune a
proprio piacimento ed in spregio ad ogni regola: aver lasciato trascorrere 8
mesi per rispondere alla nota della corte dei Conti è l’ulteriore riprova
dell’incompetenza e irresponsabilità del Sindaco Brigante, che alla data della
richiesta ricopriva anche il ruolo di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune.
Più volte abbiamo sollecitato in Consiglio, e pubblicamente con articoli sul web, la costituzione di una commissione consiliare per affrontare il problema dell’inattendibilità dei conti del Comune, ma la proposta è stata sempre respinta con la motivazione che loro erano la maggioranza e loro dovevano decidere.
Oggi è finalmente chiaro e certificato dalla Corte dei Conti, dopo tante chiacchiere e bugie dei Sindaci Cardamone e Brigante, che i guai finanziari sono iniziati nell'anno 2015 con l'approvazione di un Rendiconto di Gestione con il parere contrario del Revisore dei Conti e sono proseguiti negli anni successivi per l'assoluta incapacità di comprendere che esistevano ed esistono delle regole di Finanza pubblica che è necessario conoscere e rispettare. In tutti questi anni la Gestione Finanziaria è stata affidata ad una società di informatica, ovviamente poco addentro ad una materia complessa e delicata, ed il risultato è questo. La responsabilità politica di questa rovina La Corte dei Conti l'ha già individuata e ricade sui Sindaci Cardamone e Brigante, che hanno sottovalutato i problemi, e noi speriamo che a loro, ed agli assessori, non venga anche attribuita la responsabilità del danno perchè allora saranno guai finanziari seri.”
La deliberazione della Corte, della quale pubblichiamo solo la conclusione, contiene precise e circostanziate contestazioni di violazioni delle normative che regolano l’attività gestionale del Comune e si conclude con un elenco di ben 15 elementi di criticità, ognuno dei quali sarebbe sufficiente a provocare la bocciatura del Piano.
Testo integrale della parte
conclusiva della deliberazione n.171:
A conclusione dell’esame condotto, come dettagliatamente esposto in
precedenza, la Sezione rileva che il PRF del Comune di DECOLLATURA (CZ), presenta
diffusi elementi di criticità, molti di natura prettamente contabile, altri
dovuti a disfunzioni gestionali, tutti ampiamente evidenziati nel testo del
presente deliberato, e precisamente:
1. Violazione del punto 9.3 del
principio contabile All. 4/2 applicato alla contabilità finanziaria del D.Lgs
118/2011, riguardo le procedure di riaccertamento straordinario dei residui al
1° gennaio 2015;
2. Non corretta determinazione del
FCDE in sede di rendiconto annuale del periodo 2015/2018. Sottostima dello
stesso a fine esercizio per tutto il periodo di cui sopra, con conseguente
impatto sulla corretta determinazione della parte disponibile del risultato di
amministrazione (effetto migliorativo), e sull’effettiva sostenibilità del
risanamento programmato con il PRF;
3. Inattendibilità della massa
passiva dovuta a:
inesatta determinazione delle
quote di disavanzo da ripianare derivanti dal riaccertamento straordinario dei
residui all’1 gennaio 2015;
mancato accantonamento del fondo passività potenziale/fondo rischi,
fondo indennità fine mandato e fondo perdite società partecipate nei risultati
di amministrazione all’1 gennaio 2015, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016
e al 31 dicembre 2017 e parzialmente nel 2018;
mancato inserimento delle quote di ripiano del disavanzo derivante dal
riaccertamento straordinario non applicate ai bilanci 2015/2016/2017, sebbene
sotto stimate;
non congrua determinazione e sottostima del FCDE negli esercizi
2015/2018; dubbia determinazione dei debiti fuori bilancio attesa la costante
sottostima della spesa corrente;
dubbia determinazione delle passività potenziali (debito verso la
Regione Calabria per conferimento RSU);
4. Bassa percentuale di riscossione
delle entrate di parte corrente (c/competenza e c/residui), con conseguente
aumento della massa residuale attiva da riportare. La medesima al 31 dicembre
2018 risulta pari a € 2.565.889,89, più 232,38% circa rispetto alla massa
residuale attiva registrata al 31 dicembre 2017 (€ 771.978,15), ma ancor di più
rispetto alla massa residuale attiva al 31 dicembre 2015, più 555% circa;
5. Mancato raggiungimento
dell’obbiettivo programmata con il PRF nell’esercizio 2018 per mancati incassi
relativi all’IMU; sovrastima degli accertamenti;
6. Mancato raggiungimento
dell’obiettivo programmato dal PRF nell’esercizio 2018 per mancatiti incassi
relativi all’addizionale comunale all’IRPEF;
7. Mancato o insufficiente recupero
dell’evasione tributaria, con evidente rischio di perdita dei crediti per
prescrizione o decadenza;
8. Sottostima delle previsioni di
spesa corrente con conseguente costante produzione di contenziosi e debiti
fuori bilancio;
9. Mancato riconoscimento dei debiti
fuori bilancio;
10. Assenza degli accordi con i
creditori in ordine alla rateizzazione dei pagamenti dei debiti fuori bilancio.
Mancato rispetto della tempistica prevista dal PRF in merito al pagamento degli
stessi;
11. Risparmi di spesa conseguenti al
pensionamento del personale dipendente che non possono essere considerati
effettivi alla luce delle nuove assunzioni effettuate dall’Ente;
12. Non esatta indicazione, nella
programmazione del PRF, della quota annuale per rimborso prestiti, di cui al
titolo IV della spesa e mancata indicazione della quota annuale di ripiano del
disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, ancorché
sottostimata;
13. Sovrastima delle previsioni e
degli accertamenti delle entrate correnti e sottostima delle previsioni e degli
impegni delle spese correnti;
14. Concreti dubbi sugli obiettivi
del PRF raggiunti nell’esercizio 2018;
15. Mancato raggiungimento degli
obiettivi del PRF nell’esercizio 2019.
Tutto ciò considerato, la Sezione
rammenta che l’obiettivo primario della procedura di riequilibrio finanziario
deve individuarsi nell’attuazione di un graduale percorso di risanamento
dell’Ente, atto a superare gli squilibri strutturali di bilancio che possono
condurre allo stato di dissesto; pertanto, al momento dell’adesione alla
procedura di riequilibrio, particolarmente attenta deve essere la
rappresentazione della situazione economico-finanziaria dell’Ente in osservanza
del principio di veridicità e nel pieno rispetto del principio di
attendibilità.
In particolare, la corretta
applicazione del principio di veridicità – che richiede anche l’enunciazione
degli altri postulati di bilancio dell’attendibilità, della correttezza e della
comprensibilità – impone di valutare le singole poste secondo una rigorosa analisi
di controllo atta ad evitare sottovalutazioni e/o sopravalutazioni delle
stesse.
Come evidenziato dalle stesse Sezioni
Riunite di questa Corte, l’incertezza nella quantificazione del reale disavanzo
in cui versa l’Ente rende di per sé incerta la 71 rappresentazione della sua
situazione economico-finanziaria; la non corretta stima del reale disavanzo
dell’Ente, per conseguenza, è “già da sola idonea a minare in radice la
sostenibilità del piano programmato” (cfr. sentenza n. 20/2017/EL; in termini
analoghi, SS.RR. n. 38/2015/EL, n. 19/2018/EL).
Oltre la appena menzionata
inattendibilità della determinazione della massa passiva, la Sezione rileva, in
ordine ai debiti fuori bilancio: il loro mancato riconoscimento; la assenza
degli accordi con i creditori; nonché, il mancato pagamento degli stessi.
La Sezione ritiene che ognuno dei
profili sopra evidenziati già da solo sia idoneo a rendere inattendibile e non
congruo il PRF oggetto di esame. Pertanto, pur avendo presente il tendenziale
favor che connota il ricorso alla procedura di riequilibrio – ribadito in più
occasioni dalle Sezioni Riunite di questa Corte (cfr., ad esempio, SS.RR. 17
luglio 2014, n. 26/2014/EL; 22 ottobre 2014, n. 34/2014/EL; 11 novembre 2014,
n. 37/2014/EL; 19 marzo 2015, n. 10/2015/EL) - tuttavia, nel caso di specie, le
ottimistiche e sovrastimate proiezioni di entrata contenute nel piano, smentite
poi dalla scarsa capacità di realizzo delle stesse, e di contro, le proiezioni
di spese correnti sottostimate con il conseguente e costante emergere di
consistenti debiti fuori bilancio certi e potenziali, sono insufficienti a
garantire un minimale riequilibrio.
Infatti, l’Ente non lo raggiunge nel
2019 e su quello del 2018 insistono concreti dubbi sulla sua effettività. Per
tutto quanto in precedenza esposto, si ritiene conclusivamente che il PRF
oggetto di esame non possa essere approvato.
Ciò rende necessario trasmettere la
presente delibera al Ministero dell’Interno e al Prefetto di Catanzaro per
l’applicazione dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 149/2011 come richiamato dall’art.
243 quater, comma 7 del TUEL, fermo restando quanto previsto dall’art. 243
quater, comma 5, del TUEL.
P.Q.M.
la Sezione Regionale di Controllo per
la Calabria, richiamate le osservazioni svolte in parte motiva, ai sensi
dell’art. 243 quater, comma 3, TUEL.
DELIBERA
di non approvare il piano di
riequilibrio finanziario approvato dal Comune di Decollatura (CZ) con
deliberazioni del Commissario Straordinario n. 16 del 5 giugno 2018.
DISPONE
la sospensione degli adempimenti di
cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. 149/2011 quale richiamato dal citato art. 243
quater, comma 7, TUEL, per il termine di trenta giorni decorrenti dal deposito
della presente deliberazione ovvero, in caso di ricorso alle Sezioni riunite in
speciale composizione, fino ad intervenuta comunicazione dell’esito
dell’impugnazione, secondo l’orientamento espresso dalla Sezione delle
Autonomie nella deliberazione n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2013;
ORDINA che la presente deliberazione sia:
trasmessa, a mezzo PEC, a cura della
Segreteria:
· al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e all’Organo di revisione del Comune di Decollatura (CZ);
· al Ministero dell’Interno e al
Prefetto di Catanzaro;
· alla Procura della Corte dei conti presso la Sezione
giurisdizionale della Calabria, per quanto di interesse e competenza.
pubblicata, dall’Ente, secondo quanto previsto
dall’art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale
adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.
Così deliberato, nella Camera di Consiglio del 17 settembre
2020.