Il presidente della Regione, Nino Spirlì, ha firmato l’ordinanza n. 22, che recepisce il provvedimento dello scorso 9 aprile con il quale il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’ambito delle misure di contrasto al Covid-19, ha disposto la zona arancione per la Calabria a partire da lunedì 12 aprile.
«L’analisi
dei dati a livello regionale – è scritto nell’ordinanza del presidente della
Regione – ha evidenziato, negli ultimi sette giorni, un lieve rallentamento
nella crescita del numero assoluto dei casi confermati e una leggera diminuzione
dell’incidenza per 100mila abitanti calcolata dal 2 all’8 aprile – comunque
sempre ampiamente inferiore alla soglia di allerta –, pur permanendo un livello
di saturazione nel numero di posti letto occupati in Area medica e terapia
Intensiva, a livello di attenzione».
Dal
12 aprile, dunque, cessa l’efficacia delle misure adottate con l’ordinanza n.
21 (4 aprile 2021) e si applicano quelle previste dalla zona arancione.
LE
SCUOLE
«È
consentito, in presenza – riporta il provvedimento –, lo svolgimento dei servizi
educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolastica e didattica della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado».
Quanto
alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, «adottano forme
flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica» affinché sia garantita
l’attività didattica in presenza «di non più del 50% della popolazione
studentesca, mentre la restante parte della popolazione studentesca delle
predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza. Resta
sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia
necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi
l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali».
È
confermata la raccomandazione, per le scuole superiori, di favorire «la
didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano
esplicita richiesta, nell’ottica di una migliore gestione organizzativa, anche
alternativa al differenziamento degli orari ingresso/uscita».
GLI
SPOSTAMENTI
È
possibile spostarsi all'interno del proprio Comune, tra le ore 5 e le 22,
mentre gli spostamenti verso altri Comuni o Regioni/Province autonome «sono
consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di
necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria
residenza, domicilio o abitazione. Nei Comuni fino a 5mila abitanti è comunque
consentito spostarsi, tra le 5 e le 22, per una distanza non superiore a trenta
chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti
verso i capoluoghi di provincia. È altresì consentito, una sola volta al
giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata dello stesso
Comune, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già
conviventi nell'abitazione di destinazione; la persona o le due persone che si
spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri
minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà
genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con
loro».
BAR E
RISTORANTI
«Restano
sospese – si spiega nell’ordinanza – le attività dei servizi di ristorazione
(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto delle
misure per prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico
sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino
alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto
o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di
quelle identificate dal codice Ateco 56.3, l’asporto è consentito
esclusivamente fino alle ore 18».
Nelle
giornate festive e prefestive restano infine chiusi «gli esercizi commerciali
presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle
farmacie, parafarmacie, vendita di presidi sanitari, lavanderie e tintorie,
punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici,
tabacchi, edicole e librerie».